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Direttiva imballaggi


ETICHETTATURA AMBIENTALE OBBLIGATORIA DEGLI IMBALLAGGI

ART.219, Comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 e ss.mm.

 

Al fine di ottemperare all’obbligo di identificazione del materiale di composizione degli imballaggi primari, secondari e terziari come richiesto dal D.LGS 3 settembre 2020 n. 116 che recepisce la direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e in particolare l’art. 3 comma 3, lettera C del decreto che ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, "Norme in materia ambientale” in tema di "Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” si comunica che per le merci descritte nel documento di trasporto possono essere stati utilizzati alcuni fra i seguenti materiali di imballo:

PLASTICHE

Polietilentereftalato PET1
Polietilene ad alta densità HDPE 2
Cloruro di polivinile PVC 3
Polietilene a bassa densità LDPE 4
Polipropilene PP 5
Polistirolo PS 6

MATERIALI COMPOSITI

Carta e cartone/metalli vari C80
Carta e cartone/plastica C81
Carta e cartone/alluminio C82
Carta e cartone/latta C83
Carta e cartone/plastica/alluminio C84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta C/85
Plastica/alluminio C90
Plastica/latta C91
Plastica/metalli vari C92-94

CARTA  E CARTONE

Cartone ondulato PAP 20
Cartone non ondulato PAP 21
Carta PAP 22

METALLI

Acciaio FE 40
Alluminio ALU 41

LEGNO

Legno FOR 50
Sughero FOR 51 

 TESSILI

Cotone TEX 60
Juta TEX 61